I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere prescritti solamente quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (ovvero la riduzione dei rischi alla fonte, eliminazione o sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi per la salute dell'operatore). I DPI devono essere inoltre prescritti quando non sia possibile adottare mezzi di protezione collettiva, e metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro al fine di ridurre i rischi per gli operatori.
Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare correttamente tali dispositivi, avendo cura di non modificarli e segnalando eventuali difetti o inconvenienti che ne determinano un non corretto funzionamento.
Secondo Allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08 i Dispositivi di Protezione sono classificati di seguito riportato:
- dispositivi di protezione della testa
- dispositivi di protezione dell'udito
- dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- dispositivi di protezione dell'epidermide
- dispositivi di protezione del tronco, delle braccia e delle mani
- dispositivi di protezione dell'intero corpo
- indumenti protettivi